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Imposta di registro
L'imposta di registro è dovuta su tutti gli atti di compravendita di immobili diversi da quelli soggetti ad Iva (nei casi, ad esempio, in cui chi vende l'immobile è un privato, o un'impresa non costruttrice o comunque non avente la compravendita di immobili tra le sue finalità principali).Per la prima casa e relative pertinenze l'imposta di registro si applica con l'aliquota del 3%. Per tutte le altre abitazioni l'aliquota è del 10%.Per gli immobili di interesse storico, artistico o archeologico, vincolati ai sensi della legge 1089/39, l'aliquota è del 3%.
Iva
Si applica l'Iva ai trasferimenti di immobili ad uso abitativo quando il venditore è:
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Per i fabbricati diversi dalle abitazioni (ad es. uffici, negozi), il trasferimento è soggetto ad Iva anche nel caso in cui l'immobile è ceduto da un'impresa non costruttrice, se questa ha detratto l'Iva nel precedente acquisto.L'aliquota applicata è del 4% per la prima casa (per abitazione "non di lusso"), del 10% per le altre abitazioni non di lusso, del 20%, di regola, per quelle di lusso.
Imposta ipotecaria
L'imposta ipotecaria incide per il 2% del prezzo di acquisto dell'immobile e grava sul compratore.In alternativa l'imposta si applica in misura fissa se si acquista da imprenditore oppure si ha diritto alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
Imposta catastale
L'imposta catastale incide per l'1% del prezzo di acquisto dell'immobile e grava sul compratore.In alternativa l'imposta si applica in misura fissa se si acquista da imprenditore oppure si ha diritto alle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
I.C.I. Imposta comunale sugli immobili
Su tutti gli immobili situati in Italia, anche se il proprietario è residente all'estero, è necessario pagare l'imposta comunale sugli immobili. Si paga in base all'anno solare.
Il versamento va eseguito mediante un apposito bollettino di conto corrente postale, in distribuzione presso l'Ufficio Tributi del Comune in cui è situato l'immobile, presso gli uffici postali.Va pagata in due rate: la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 20 dicembre.
La base imponibile ICI dei fabbricati è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5%, che va poi moltiplicata per il coefficiente 100 nel caso di appartamenti, autorimesse, magazzini, laboratori e tettoie, per 50 se si tratti di uffici (categoria A/10) e per 34 se trattasi di negozi (categoria C/1).
La base imponibile dei terreni edificabili è data dal valore commerciale, mentre quella dei terreni agricoli si ottiene moltiplicando il reddito dominicale prima per 1.25 e poi per 75.
Le aliquote ICI da applicare alla base imponibile sono deliberate dal comune ogni anno e sono diverse a seconda che l'immobile sia sfitto o concesso in locazione, utilizzato come abitazione principale o dato in uso gratuito a familiari.Il Comune inoltre ogni anno delibera la detrazione per l'abitazione principale e, a sua discrezione, ulteriori sconti per casi particolari, come ad esempio per famiglie numerose o in presenza di disabili, per pensionati a basso reddito, per contratti di locazione a canone concordato e simili.
Il proprietario è tenuto ad inviare al Comune la "Dichiarazione I.C.I." normalmente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'acquisto, della vendita o della successione.
I soggetti passivi ici sono:
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